CORSO DI PREPARAZIONE
CORSO PREPARAZIONE CONCORSO VICEBRIGADIERE CARABINIERE
Il grado di vicebrigadiere è più o meno equivalente al grado di sergente maggiore in altre organizzazioni militari. È un grado di sottufficiale (sottufficiale) ed è superiore al grado di Maresciallo di Stazione e inferiore al grado di Brigadiere.
Nell'Arma dei Carabinieri, il Vicebrigadiere ricopre una posizione di responsabilità e leadership all'interno dei ranghi di leva. Gli individui che ricoprono questo grado possono avere vari compiti, inclusa la supervisione del personale di grado inferiore e il coinvolgimento nelle attività di polizia e di pubblica sicurezza.
La preparazione di tutte le materie su cui verterà la prova richiede tempo. La durata del corso sarà dal momento dell'iscrizione formale al momento dell'esecuzione delle prove.
La partecipazione al concorso è riservata agli Appuntati, ai Carabinieri Scelti, ai Carabinieri, anche dei ruoli Forestali, con almeno quattro anni di servizio che rivestano tali gradi e che:
a) siano in servizio permanente
b) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano giudicati permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d’istituto
c) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della “consegna”
d) abbiano riportato nell’ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio equivalente
e) non siano stati giudicati, nell’ultimo biennio, inidonei all’avanzamento al grado superiore
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione
g) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
h) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall’impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni
i) nel caso di procedimento penale per delitti non colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione.
Prova di cultura Generale:
italiano
storia
geografia
costituzione e cittadinanza italiana
informatica
storia e struttura ordinativa dell’Arma
quesiti di carattere logico-deduttivo, di ragionamento verbale
diritto penale e leggi speciali (nozioni)
diritto processuale penale (nozioni)
diritto penale militare
storia dell’arma
tecnica professionale
diritto e tecnica della circolazione stradale
tecnica di polizia giudiziaria
diritto di polizia